IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6,  7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 23, 24, 25 e 45; 
  Visto il  decreto  legislativo  6  febbraio  2020,  n.  4,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, recante "Codice della protezione civile"»; 
  Visto l'art. 116 del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,
recante «Norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale»; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
aprile 2006, recante «Coordinamento delle iniziative e  delle  misure
finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza
alla popolazione in  occasione  di  incidenti  stradali,  ferroviari,
aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di  incidenti
con presenza  di  sostanze  pericolose»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 13 aprile 2006, n. 87; 
  Vista la  direttiva  del  Capo  del Dipartimento  della  protezione
civile 2 maggio  2006,  recante  «Indicazioni  per  il  coordinamento
operativo di emergenze dovute a incidenti stradali, ferroviari, aerei
e in mare, ad esplosioni e crolli di strutture  e  ad  incidenti  con
presenza  di  sostanze  pericolose»,  comunicato   pubblicato   nella
Gazzetta  Ufficiale  del  3  maggio  2006,  n.   101   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
giugno  2006,  recante   «Criteri   di   massima   sugli   interventi
psico-sociali da attuare nelle catastrofi» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 2006, n. 200; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
dicembre 2007, recante «Procedure e modulistica del triage  sanitario
nelle catastrofi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17  aprile
2008, n. 91; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  11  aprile  2008
«Aggiornamento del decreto  22  agosto  1994,  n.  582  relativo  al:
"Regolamento  recante  le   modalita'   per   l'accertamento   e   la
certificazione di morte"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12
giugno 2008, n. 136; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi  per  la  gestione  delle
emergenze», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 13 febbraio 2009, n. 36; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
dicembre 2008,  relativo  alla  «Organizzazione  e  funzionamento  di
sistema presso la  Sala  situazione  Italia  del  Dipartimento  della
protezione  civile»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  19
febbraio 2009, n. 41; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio 2014 relativa al «Programma  nazionale  di  soccorso  per  il
rischio sismico» pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  4  aprile
2014, n. 79; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
giugno 2016 «Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso
sanitario (Cross) e dei  referenti  sanitari  regionali  in  caso  di
emergenza nazionale»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20
agosto 2016, n. 194; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
aprile 2021, recante «Indirizzi per la predisposizione dei  piani  di
protezione civile ai diversi livelli territoriali», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2021, n. 160; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante il regolamento per la revisione e la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2,  comma  12,
della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285 di approvazione del regolamento di polizia mortuaria, recepito
da leggi e regolamenti regionali e dai regolamenti  comunali  polizia
mortuaria; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  il  Presidente  del  Consiglio  di
ministri,  con  direttiva  da  adottarsi  ai  sensi   dell'art.   15,
predispone gli indirizzi per lo  svolgimento,  in  forma  coordinata,
delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2,  al  fine  di
assicurarne  l'unitarieta'  nel  rispetto  delle   peculiarita'   dei
territori; 
  Considerato, altresi', che, ai sensi  dell'art.  15,  comma  3  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile, nell'ambito dei  limiti  e  delle  finalita'
eventualmente previsti nelle  direttive,  puo'  adottare  indicazioni
operative finalizzate all'attuazione di  specifiche  disposizioni  in
esse  contenute  da  parte  del   Servizio   nazionale,   consultando
preventivamente  le  componenti  e  strutture   operative   nazionali
interessate; 
  Ravvisata  la   necessita'   di   ottimizzare   la   capacita'   di
pianificazione  e  gestione  delle  attivita'  per  la  gestione  dei
deceduti in seguito  agli  eventi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Acquisita l'intesa intervenuta  in  sede  di  Conferenza  unificata
nella riunione del 6 luglio 2022; 
 
                                Emana 
                       la seguente direttiva: 
 
1. Finalita' e principi generali. 
  La presente direttiva ha lo  scopo  di  definire  il  concorso  del
Servizio nazionale della protezione civile  alle  attivita'  connesse
alla raccolta, al trasporto, alla conservazione, all'identificazione,
alla registrazione del decesso negli atti  di  stato  civile  e  alla
sepoltura dei deceduti a seguito di calamita' naturali o di eventi di
origine antropica di cui all'art. 7 del  decreto  legislativo  del  2
gennaio 2018,  n.  1,  laddove  non  sia  possibile  fronteggiare  la
situazione con risorse e procedure ordinarie. 
  In particolare, ci si propone di definire quanto segue: 
    a) le attivita' del Servizio nazionale della protezione civile  a
supporto della gestione dei deceduti; 
    b) le competenze delle componenti del  Servizio  nazionale  della
protezione civile in  materia  di  pianificazione  e  gestione  delle
attivita' di cui al punto a); 
    c) il coordinamento per la richiesta, l'invio e l'utilizzo  delle
risorse necessarie alle attivita' di cui al punto a). 
  La  presente  direttiva  va  interpretata   tenendo   conto   delle
attribuzioni dell'autorita' giudiziaria e pertanto non  modifica,  in
alcuna  parte,  le  competenze  in  materia  di  identificazione  dei
deceduti e di attivita' di polizia giudiziaria previste dalla vigente
normativa,  ne'  l'organizzazione  e  le  attivita'   proprie   delle
specifiche squadre DVI (Disaster victim identification)  delle  Forze
di polizia. 
  Le procedure per l'identificazione delle vittime di  disastri  -  o
DVI - sono ispirate, soprattutto in caso di deceduti di  nazionalita'
straniera, alla  guida  DVI  Interpol,  della  quale  si  riporta  in
allegato una sintesi dei contenuti. 
2. Attivita' di protezione civile per la gestione dei deceduti. 
  Nell'ambito degli  eventi  oggetto  della  presente  direttiva,  il
Servizio nazionale della protezione civile garantisce, anche mediante
interventi di cui all'art.  25,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  il  corretto  svolgimento  delle
seguenti attivita': 
    a) raccolta, trasporto e  conservazione  delle  salme  (mezzi  di
trasporto e personale, strutture fisse e mobili per la  conservazione
e disinfezione); 
    b) assistenza alle  famiglie  (supporto  logistico,  psicologico,
spirituale) e informazione relativa all'evolversi delle attivita'; 
    c) attivita' di identificazione delle vittime (DVI): allestimento
aree «post mortem» ed «ante mortem» (cfr. allegato); 
    d)  eventuale  integrazione  delle  squadre  DVI  con   personale
specialistico, individuato dai responsabili delle squadre stesse; 
    e) supporto ai comuni per la gestione delle  aree  cimiteriali  e
per la valutazione speditiva dell'idoneita' di dette aree  attraverso
il concorso della relativa regione/provincia autonoma; 
    f) supporto ai comuni per il  potenziamento  delle  procedure  di
acquisizione, ove necessario in via  immediata,  del  personale,  dei
mezzi e dei materiali necessari ad assolvere ai compiti  legati  alle
attivita' di stato civile e di polizia mortuaria; 
    g) il reperimento  di  sepolture  necessarie,  nel  rispetto  del
principio di sussidiarieta'; 
    h) il reperimento di impianti  di  cremazione  anche  sull'intero
territorio nazionale. 
3. Pianificazione delle attivita' di gestione dei deceduti. 
  Il piano di  gestione  dei  deceduti  negli  eventi  oggetto  della
presente direttiva viene predisposto e approvato dalla  Prefettura  -
Ufficio  territoriale  del   Governo   competente   per   territorio.
L'attivita' di pianificazione e'  svolta  in  collaborazione  con  la
regione/provincia autonoma ed i comuni  afferenti  al  territorio  di
competenza della Prefettura - Ufficio territoriale del  Governo,  con
il coinvolgimento delle strutture operative  del  Servizio  nazionale
della protezione civile interessate. 
3.1. Competenze delle regioni/province autonome. 
  Le regioni/province  autonome  provvedono  alla  definizione  delle
procedure per l'attivazione delle risorse  di  propria  competenza  a
supporto delle attivita' di cui al punto 2. 
  Ai fini della pianificazione provvedono, inoltre, alla ricognizione
periodica delle seguenti risorse: 
    strutture medico-legali ospedaliere/universitarie; 
    risorse  logistiche  per  la  conservazione  delle  salme   delle
strutture  operative  regionali,  servizi  mortuari  delle  strutture
sanitarie, obitori, depositi osservazione  salme,  sale  osservazione
salme presenti nelle sale per il commiato; 
    risorse  del  territorio  per  le  attivita'  di  disinfezione  e
conservazione; 
    strutture fisse per la conservazione di alimenti (regolamento  CE
n. 852/2004) che possano essere utilizzate in situazioni di emergenza
per la conservazione delle salme, in assenza di adeguate alternative; 
    mezzi idonei per il trasporto di salme e cadaveri; 
    mezzi refrigerati idonei al trasporto di alimenti  da  utilizzare
per la conservazione ed il trasporto delle  salme  in  emergenza,  in
assenza di adeguate alternative; 
    risorse logistiche che  possano  concorrere  all'allestimento  di
aree per l'attivita' di identificazione delle vittime (DVI). 
  L'attivita' di ricognizione e' coordinata dal  referente  sanitario
regionale  per  le  grandi  emergenze  di  cui  alla  direttiva   del
Presidente del Consiglio dei ministri del  24  giugno  2016,  con  il
concorso delle aziende sanitarie e  ospedaliere.  I  risultati  della
ricognizione vengono comunicati dal referente sanitario regionale con
scadenza  almeno  annuale  al  competente  ufficio  regionale   della
protezione civile e alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo
competenti per territorio. 
  Le regioni/province autonome si attivano con le aziende sanitarie e
ospedaliere, nonche' con gli ordini professionali, per individuare la
disponibilita' di professionalita' sul territorio idonee al  supporto
delle attivita' di cui al punto 2, lettera d) e in particolare: 
    medici legali con competenze di patologia forense; 
    odontoiatri con competenze di odontologia forense; 
    psicologi con competenze di psicologia dell'emergenza. 
  Le   regioni/province   autonome   elaborano   le   procedure   per
l'attivazione ed il dispiegamento delle risorse sopra elencate, e  ne
danno comunicazione alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo
del territorio  regionale.  Laddove  possibile,  le  regioni/province
autonome elaborano procedure per la condivisione con le Prefetture  -
Uffici territoriali del Governo del territorio di competenza di  dati
e informazioni sanitari utili all'attivita' di identificazione  delle
vittime. 
  Le regioni individuano  insieme  ai  comuni  le  aree  idonee  alle
attivita' di identificazione dei deceduti  (DVI)  sul  territorio  di
competenza,  e  ne  danno  comunicazione  alle  Prefetture  -  Uffici
territoriali del Governo, per le successive valutazioni. 
  Le regioni,  sulla  base  dei  piani  ricognitivi  sopra  indicati,
provvederanno a formalizzare appositi accordi quadro per la fornitura
di materiale funebre, di operatori necrofori, di idonei mezzi funebri
e di strutture, anche prefabbricate, da destinare alla sepoltura, e a
trasmetterli  alle  Prefetture  -  Uffici  territoriali  di   Governo
competenti. 
3.2. Competenze delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo. 
  Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo: 
    operano una ricognizione delle risorse delle strutture  operative
nazionali presenti sul territorio di competenza  e,  in  particolare,
delle risorse logistiche per il supporto alle attivita' DVI; 
    acquisiscono  le  informazioni  sulle  risorse   raccolte   dalle
regioni/province  autonome  e  dai  comuni  e  sulle  procedure   per
l'attivazione e l'impiego delle suddette  risorse  in  situazione  di
emergenza, al fine di realizzare il piano di gestione dei deceduti in
seguito agli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo  del  2
gennaio 2018, n. 1; 
    comunicano,  ove  richiesto,  i  risultati   della   ricognizione
periodica delle risorse logistiche alla segreteria  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza. 
  Inoltre, in raccordo con la  regione/provincia  autonoma  e  con  i
comuni, pianificano: 
    la ricognizione delle squadre DVI presenti sul territorio con  le
amministrazioni di appartenenza; 
    la valutazione di  eventuali  integrazioni  di  risorse  umane  e
strumentali, ove risultate carenti in fase ricognitiva; 
    le  indicazioni  alla  regione/provincia  autonoma  di  eventuali
risorse umane e materiali delle strutture e componenti  del  Servizio
nazionale  della  protezione  civile,  da  richiedere,  nel  caso  di
emergenze di rilievo  nazionale,  al  Dipartimento  della  protezione
civile. 
3.3. Competenze dei comuni. 
  I comuni in fase di pianificazione assicurano: 
    la ricognizione, di concerto con  le  regioni/province  autonome,
delle ditte autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  funebre,  con
sedi principali o secondarie nel proprio territorio; 
    la ricognizione, di concerto con  le  regioni/province  autonome,
all'interno dei cimiteri, delle sepolture disponibili per  situazioni
di emergenza, del  numero  di  camere  mortuarie,  obitori,  depositi
osservazione salme, sale osservazione salme presenti nelle  sale  per
il commiato ed eventuali sale autoptiche; 
    la ricognizione degli ufficiali di  stato  civile  e  di  polizia
mortuaria e degli  strumenti  e  spazi  da  destinare  alle  predette
attivita'  sul  territorio;  la  ricognizione,  di  concerto  con  le
regioni/province   autonome,   della   potenzialita'   ordinaria    e
straordinaria degli impianti di cremazione e dei relativi  locali  di
deposito ai fini delle attivita' di cui al punto 2; 
    il concorso all'individuazione delle aree idonee da poter rendere
disponibili per le attivita' di identificazione delle vittime; 
    l'elaborazione di procedure atte ad assicurare il concorso  delle
risorse  di  propria  competenza  all'assistenza   ai   familiari   e
conoscenti delle vittime; 
    la valutazione del numero di  aree  cimiteriali  e  di  sepolture
disponibili per le emergenze; 
    le procedure per le attivita' amministrative necessarie, in  fase
di emergenza, alla gestione dei decessi  e  per  l'inserimento  nella
propria struttura del  supporto  dei  mezzi  e  delle  risorse  umane
attivate nell'ambito delle attivita' di continuita' amministrativa di
cui all'art. 12, comma 2,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  n.
1/2018 con il supporto dell'associazione  nazionale  comuni  italiani
(ANCI) in collaborazione con l'associazione  nazionale  ufficiali  di
stato civile e d'anagrafe (ANUSCA). 
4. Gestione dei deceduti in emergenza - modello di intervento. 
4.1. Competenze delle regioni/province autonome. 
  La regione/provincia autonoma: 
    assicura l'attivazione e l'impiego  delle  risorse  del  Servizio
sanitario  regionale  e  delle  strutture  operative   regionali   di
protezione civile per il concorso alle attivita' di cui al  punto  2,
su richiesta della Prefettura -  Ufficio  territoriale  del  Governo,
anche con utilizzo, laddove istituiti e finanziati, di Fondi  di  cui
al comma 2 dell'art. 11  e  al  comma  1  dell'art.  45  del  decreto
legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1; 
    concorre alle attivita' di  cui  al  punto  2,  coordinate  dalla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, per quanto di  propria
competenza. 
4.2. Competenze delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo. 
  In caso  di  eventi  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del  decreto
legislativo del 2  gennaio  2018,  n.  1,  la  Prefettura  -  Ufficio
territoriale del Governo: 
    coordina gli interventi a supporto  delle  attivita'  di  cui  al
punto 2; 
    assicura  le  comunicazioni  con  le  squadre  DVI  eventualmente
presenti; 
    garantisce, nell'ambito della propria competenza territoriale, il
concorso delle strutture  operative  dello  Stato  a  supporto  delle
attivita' di cui al punto  2,  fermo  restando  il  ruolo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ai fini della  direzione  tecnica  dei
soccorsi, come stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 dicembre 2008  e  dalle  direttive  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile del  2  maggio  2006  e  del  27
gennaio 2012, con funzionale supporto alle squadre DVI presenti; 
    richiede il  concorso  delle  strutture  del  Servizio  sanitario
regionale, ove necessario, per il  tramite  del  referente  sanitario
regionale di cui alla direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 24 giugno 2016; 
    assicura l'invio di  risorse  logistiche,  ove  disponibili,  per
eventuali necessita' connesse alla  conservazione  e  identificazione
delle  vittime,  incluso  l'allestimento  di  aree  DVI,  richiedendo
l'eventuale supporto della regione, P.A.; 
    garantisce, nell'ambito della propria competenza territoriale, il
reperimento del personale necessario per l'attivita' di gestione  dei
decessi, delle sepolture disponibili nei comuni limitrofi rispetto al
luogo  di  accadimento  dell'evento,  nonche'   degli   impianti   di
cremazione  disponibili,  richiedendo  l'eventuale   supporto   della
regione, P.A.; 
    in caso di eventi di cui al comma  1,  lettera  c)  dell'art.  7,
richiede, ove necessario, al  Dipartimento  della  protezione  civile
eventuali risorse aggiuntive delle componenti e  strutture  operative
del Servizio nazionale della protezione civile, per il tramite  della
regione/provincia autonoma, dopo avere verificato con  la  stessa  la
disponibilita' di tali risorse in ambito regionale; 
    in caso di eventi di cui al comma 1, lettera c) dell'art.  7  del
decreto  legislativo  n.  1/2018,  richiede,   ove   necessario,   al
Dipartimento della protezione civile eventuali risorse aggiuntive per
lo svolgimento di attivita'  di  continuita'  amministrativa  di  cui
all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo  n.  1/2018,
riferite anche allo stato civile e alla polizia mortuaria; 
    garantisce  il  raccordo  con  le  squadre  DVI  delle   suddette
amministrazioni  per  la  valutazione  di  eventuali  necessita'   di
allestimento di aree per  l'attivita'  DVI  e/o  di  integrazione  di
risorse umane e materiali; 
    assicura l'ufficialita' delle informazioni inerenti il numero dei
deceduti e dei feriti, anche in relazione agli organi di stampa e  di
comunicazione; 
    assicura il raccordo con i comuni  per  eventuali  necessita'  di
assistenza ai familiari e ai conoscenti delle vittime; 
    assicura l'informazione ai parenti e conoscenti delle vittime  in
merito all'organizzazione logistica  finalizzata  alla  gestione  dei
deceduti. Tale attivita' e' svolta con il  concorso  delle  Forze  di
polizia  intervenute  con  specifiche  strutture   tecnico-operative,
nell'ambito delle quali opera personale specializzato  nell'attivita'
DVI. 
4.3. Competenze dei comuni. 
  I comuni: 
    incrementano, ove possibile, sul proprio  territorio,  anche  con
attivita'  requisitorie,   la   disponibilita'   di   sepolture   per
l'erogazione di servizi cimiteriali; 
    contribuiscono,  per  quanto  di  competenza,  al  supporto  alle
attivita' di assistenza ai parenti e conoscenti dei defunti  per  gli
scopi della presente direttiva; 
    assicurano per quanto di competenza  il  supporto  amministrativo
per la gestione dei deceduti. 
  Il Dipartimento della protezione civile, in occasione o in vista di
eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo
del 2 gennaio 2018, n.  1,  assicura  l'attivazione  ed  il  concorso
coordinato del Servizio nazionale della  protezione  civile,  secondo
quanto previsto dagli articoli 14, 23 e 24  del  decreto  legislativo
del 2 gennaio 2018, n. 1. 
5. Disposizioni finali. 
  Per le Province autonome di Trento e di Bolzano  restano  ferme  le
competenze loro attribuite dai  relativi  statuti  e  dalle  relative
norme di attuazione, ai sensi dei  quali  provvedono  alle  finalita'
della presente direttiva. 
  Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, entro dodici  mesi
dalla data di pubblicazione della presente direttiva, provvedono alla
realizzazione ed all'approvazione dei rispettivi  piani  di  gestione
dei deceduti in seguito agli eventi di cui  all'art.  7  del  decreto
legislativo  del  2  gennaio  2018,  n.  1,  con  il  concorso  delle
regioni/province autonome e dei comuni, secondo quanto riportato  nei
punti precedenti. 
  All'attuazione della presente  direttiva  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
    Roma, 19 luglio 2022 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi           

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
2268